L’AMP è nodo della rete regionale per la conservazione della fauna marina
In caso di ritrovamento di animali in difficoltà contattare il
All'interno dell'Area Marina Protetta “Tavolara - Punta Coda Cavallo”, ai sensi del decreto ministeriale istitutivo del 12 Dicembre 1997 cosi come rettificato dal decreto ministeriale 28 Novembre 2001, sono individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela:
1) Zona A - RISERVA INTEGRALE
sono consentiti:
- l'accesso al personale dell'Ente Gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;
- la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'Ente Gestore, in aree limitate secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto delle esigenze di elevata tutela ambientale;
sono VIETATI:
- la balneazione;
- la pesca professionale e sportiva;
- il transito di natanti e imbarcazioni fatta eccezione per quelli dell'Area Marina Protetta;
2) Zona B - RISERVA GENERALE
sono consentiti:
- la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi);
- le visite, anche subacquee, regolamentate dall'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta;
- la balneazione;
- l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'Ente Gestore dell’ Area;
- la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori pro¬fessionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'Area Marina Protetta, con un carico giornaliero regolamentato dall'Ente Gestore;
sono VIETATI:
- la pesca professionale con reti a strascico e cianciolo;
- la pesca sportiva con qualunque mezzo esercitata;
3) Zona C - RISERVA PARZIALE
sono consentiti:
- la navigazione a natanti e imbarcazioni;
- l'ormeggio, come regolamentato dall'Ente Gestore dell' Area Marina Protetta;
- le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali;
- la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'Area Marina Protetta;
- la pesca sportiva, se praticata con i seguenti sistemi e limitazioni:
a) lenze e canne da fermo, lenze morte, bolentini, lenze per cefalopodi: non più di una per persona e con massimo 3 ami;
b) correntine: non più di una a persona e con massimo di sei ami;
c) traina, non più di due per imbarcazione;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’AMP
Nell’ Area Marina Protetta vige un regolamento definitivo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approvato con decreto legislativo n° 299 del 03/12/2014, che regola nel dettaglio le diverse attività. Nelle zone “B” e “C” è vietato l’ancoraggio, salvo che sui fondali sabbiosi o ciottolosi e nelle aree appositamente individuate ed attrezzate. Inoltre è vietata la pesca subacquea, l’utilizzo delle moto d’acqua e gli sport acquatici con l’uso di attrezzature a rimorchio.
++ AVVISO ++ Causa condizioni meteo non favorevoli la serata...
La Nuova Sardegna. Articolo del 30 aprile 2013. Clicca qui per...
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